Legge 170/2010 sui DSA spiegata ai genitori, articolo per articolo
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La Legge 170 del 2010 è la legge che in Italia riconosce dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia e stabilisce i diritti degli studenti con DSA. È breve, nove articoli, e quasi tutto quello che succede dopo la certificazione (il PDP, gli strumenti compensativi, le misure agli esami) discende da qui. In questa pagina la leggete articolo per articolo, in parole semplici, con i rimandi alle guide che spiegano come funziona in pratica.
In breve
- La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 è in vigore dal 2 novembre 2010. Riconosce i quattro DSA e li definisce.
- La diagnosi la fa il Servizio sanitario nazionale; dove il servizio pubblico non riesce, le regioni possono affidarla anche a specialisti o strutture accreditati. La famiglia la comunica alla scuola.
- A scuola e all'università gli studenti con DSA hanno diritto a didattica personalizzata, strumenti compensativi, misure dispensative e verifiche adeguate, anche agli esami.
- I genitori degli alunni della primaria e delle medie con DSA, che li seguono nei compiti a casa, hanno diritto a orari di lavoro flessibili, secondo i contratti di lavoro.
- I dettagli (PDP, scadenze, esami) non sono nella legge ma nei decreti e nelle linee guida che la attuano.
In questa pagina (6 sezioni)
Che legge è
La Legge 170 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010 ed è entrata in vigore il 2 novembre 2010. Riguarda soprattutto la scuola e l'università. Per metterla in pratica ci sono altre norme: il DM 5669/2011 con le sue Linee guida, che spiegano cosa fa la scuola; l'Accordo Stato-Regioni del 2012, sulla diagnosi e la certificazione; il DM del 2013, sull'individuazione precoce a scuola. E ogni regione ha le sue regole su chi può certificare.
Articolo per articolo
Articolo 1 – Cosa sono i DSA
La legge riconosce dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia come disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in persone con capacità cognitive adeguate, senza malattie neurologiche né deficit sensoriali, ma che possono limitare in modo importante alcune attività di ogni giorno. Poi li definisce uno per uno:
| Disturbo | Come lo definisce la legge |
|---|---|
| Dislessia | Difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella «correttezza e nella rapidità della lettura» |
| Disgrafia | Difficoltà «nella realizzazione grafica», cioè nello scrivere a mano |
| Disortografia | Difficoltà «nei processi linguistici di transcodifica», cioè nel trasformare i suoni in lettere scritte |
| Discalculia | Difficoltà «negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri» |
I quattro disturbi «possono sussistere separatamente o insieme». E le definizioni vanno lette tenendo conto di come cambiano le conoscenze scientifiche.
Articolo 2 – A cosa serve la legge
Elenca otto obiettivi. In sintesi: garantire il diritto all'istruzione, il successo scolastico (anche con misure didattiche di supporto) e lo sviluppo delle potenzialità; ridurre i disagi relazionali ed emotivi; prevedere verifiche e valutazioni adeguate; preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori; favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; far collaborare famiglia, scuola e servizi sanitari; assicurare pari opportunità anche nella vita sociale e nel lavoro.
Articolo 3 – La diagnosi
- La diagnosi si fa nel Servizio sanitario nazionale. Le regioni in cui il servizio pubblico non riesce a farla possono prevedere che la facciano anche specialisti o strutture accreditati. Per questo le regole su chi può certificare cambiano da regione a regione: La diagnosi privata vale per la scuola?.
- È la famiglia a comunicare la diagnosi alla scuola.
- Se un alunno resta in difficoltà nonostante le attività di recupero, la scuola deve avvisare la famiglia.
- Le scuole, compresa la scuola dell'infanzia, devono attivare, dopo averne informato le famiglie, interventi per individuare presto i casi sospetti; ma il risultato di queste attività non è una diagnosi. Cosa vuol dire uno screening "a rischio": Difficoltà di apprendimento o DSA?.
Articolo 4 – La formazione degli insegnanti
Per il 2010 e il 2011 la legge ha finanziato la formazione di insegnanti e dirigenti, perché sapessero riconoscere presto i segnali dei DSA e usare metodi di insegnamento e di valutazione adatti. Le attività di formazione sono poi descritte nel DM 5669/2011.
Articolo 5 – I diritti a scuola e all'università
È l'articolo più importante per le famiglie:
- gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a misure che rendano più flessibile il modo di insegnare e di verificare (la legge le chiama «provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica»), a scuola e all'università;
- le scuole devono garantire una didattica individualizzata e personalizzata, gli strumenti compensativi (comprese le tecnologie informatiche) e le misure dispensative da prestazioni non essenziali; per le lingue straniere strumenti che favoriscano la comunicazione verbale, ritmi graduali di apprendimento e, quando è utile, la possibilità dell'esonero;
- le misure vanno controllate periodicamente, per vedere se funzionano;
- sono garantite verifiche e valutazioni adeguate, anche agli esami di Stato, ai test di ammissione all'università e agli esami universitari.
Come si applica in pratica: PDP, il Piano Didattico Personalizzato, Strumenti compensativi e misure dispensative e, per l'università, DSA all'università e nei concorsi pubblici.
Articolo 6 – Orari flessibili per i genitori
I familiari di primo grado (in pratica i genitori) di studenti con DSA della scuola primaria e secondaria di primo grado, che li seguono nei compiti a casa, hanno diritto a orari di lavoro flessibili. Come si esercita questo diritto lo stabiliscono i contratti collettivi nazionali dei diversi settori: per sapere cosa prevede il vostro, chiedete all'ufficio del personale o al sindacato. La legge parla di flessibilità dell'orario, non di permessi o congedi.
Articolo 7 – Le norme che la attuano
La legge affidava al Ministero dell'Istruzione tre compiti: linee guida per i protocolli regionali di individuazione precoce (sono arrivate con il decreto del 17 aprile 2013, d'intesa con il Ministero della Salute); un decreto su formazione, misure didattiche e valutazione (il DM 5669 del 12 luglio 2011, con le Linee guida); un comitato tecnico-scientifico di esperti presso il Ministero.
Articolo 8 – Regioni a statuto speciale e province autonome
La legge fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che la attuano con regole proprie. In queste realtà, per esempio in Trentino e in Alto Adige, alcune procedure sono diverse.
Articolo 9 – Nessun costo nuovo per lo Stato
Tranne la formazione dell'articolo 4, la legge non prevede nuove spese. Coerentemente, l'articolo 5 dice che strumenti e misure sono garantiti «a valere sulle risorse specifiche e disponibili», e l'articolo 6 esclude nuovi costi per la flessibilità dell'orario.
Cosa la legge non dice (e dove trovarlo)
Molte regole che le famiglie sentono nominare non sono scritte nella Legge 170, ma nelle norme che la attuano:
| Regola | Dove si trova |
|---|---|
| Il PDP e il suo termine del primo trimestre | DM 5669/2011 (art. 5) e Linee guida (par. 3.1): PDP |
| Gli esempi di strumenti e misure, il 30% di tempo in più, la dispensa dagli scritti di lingua e le condizioni per l'esonero | DM 5669/2011 (artt. 4 e 6) e Linee guida: Strumenti compensativi e misure dispensative |
| La certificazione entro il 31 marzo negli anni finali dei cicli | Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012: Rinnovo e aggiornamento |
| Le misure precise agli esami di terza media e di maturità (la legge garantisce verifiche adeguate anche agli esami) | D.Lgs. 62/2017 e, per la maturità, l'ordinanza annuale sugli esami |
| I BES e il piano personalizzato senza certificazione | Direttiva del 27/12/2012 e note successive: BES e DSA |
| Chi può certificare nella vostra regione | Delibere regionali: scegliete la vostra regione |
Dove chiedere la valutazione
La certificazione valida per la scuola la rilascia il servizio pubblico e, nelle regioni che lo prevedono, anche centri ed équipe privati accreditati o autorizzati. Le regole cambiano da regione a regione.
- Scegliete la vostra regione: centri, équipe e servizi pubblici, provincia per provincia
- Come funziona nella vostra regione e le guide regione per regione
Domande frequenti
La Legge 170 parla del PDP? Non con questo nome. La legge garantisce didattica personalizzata, strumenti compensativi e misure dispensative; è il DM 5669/2011, con le Linee guida, a prevedere che la scuola li metta per iscritto, di norma nel Piano Didattico Personalizzato: PDP.
La legge vale anche dopo la scuola? Sì, per l'università: l'articolo 5 garantisce le misure anche negli studi universitari, nei test di ammissione e negli esami. Per i concorsi pubblici valgono altre norme, più recenti: DSA all'università e nei concorsi pubblici. Per gli adulti: DSA negli adulti.
Ci sono permessi o congedi per i genitori di un figlio con DSA? La Legge 170 prevede orari di lavoro flessibili, non permessi o congedi. Vale per i genitori di alunni della primaria e delle medie che li seguono nei compiti a casa, con le modalità stabilite dal contratto collettivo del proprio settore. Altri permessi possono venire dal contratto di lavoro o da altre leggi: chiedete all'ufficio del personale.
La legge vale allo stesso modo in tutte le regioni? La Legge 170 è una legge dello Stato: i diritti dell'articolo 5 valgono in tutta Italia. Cambiano invece, da regione a regione, le regole su chi può fare la diagnosi, su rinnovi e scadenze. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenze proprie e applicano la legge con regole loro, anche a scuola: per esempio in Alto Adige il documento per la scuola si chiama referto clinico. I dettagli sono nella guida della vostra regione.
La legge dice a che età si fa la diagnosi? No. L'età viene dalle indicazioni del Ministero e dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità (da che età): di norma la dislessia e la disortografia si diagnosticano dalla fine della seconda primaria, la discalculia dalla terza primaria e la disgrafia dalla fine della terza primaria.
Fonti
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, artt. 1-9 (GU Serie Generale n. 244 del 18/10/2010, in vigore dal 2/11/2010): testo vigente su Normattiva, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9; pagina della Gazzetta Ufficiale.
- Decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, e Linee guida allegate (attuazione dell'art. 7, comma 2): Linee guida sul sito del Ministero.
- Decreto del Ministro dell'Istruzione 17 aprile 2013, prot. n. 297, d'intesa con il Ministero della Salute, Linee guida per i protocolli regionali di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA (attuazione dell'art. 7, comma 1).
- Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA", art. 1, comma 3 (31 marzo negli anni finali dei cicli): testo in Gazzetta Ufficiale.
- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali: PDF sul sito del Ministero.
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, artt. 11 e 20 (esami di Stato).
- MIUR, Linee guida allegate al DM 5669/2011, cap. 4 (la diagnosi "può essere formulata con certezza alla fine della seconda classe della scuola primaria").
- Istituto Superiore di Sanità, Linea guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (20/01/2022), raccomandazione 4.3 (discalculia dalla terza primaria, p. 63) e raccomandazione 5.1 (disgrafia dalla fine della terza primaria, p. 65): documento PDF.
Fonti consultate il 10/10/2026.
Questa pagina ha scopo informativo e non sostituisce il parere del pediatra o di uno specialista.